IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225  recante  "Istituzione  del
Servizio nazionale della protezione civile" e s. m. i.; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge  15
marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli articoli 107 e 108; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
"Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.   401,   recante
"Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture  preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e   per
migliorare le strutture logistiche nel settore della  difesa  civile"
ed in particolare l'articolo 5, comma 2, del  predetto  decreto-legge
ove e'  previsto  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
predisponga gli indirizzi operativi dei  programmi  di  previsione  e
prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso e i
piani  per  l'attuazione  delle  conseguenti  misure  di   emergenza,
d'intesa con le regioni e gli enti locali; 
  Visto  il  decreto-legge   4   novembre   2002,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2002,  n.  286,   recante
"Interventi  urgenti  a  favore  delle  popolazioni   colpite   dalle
calamita' naturali nelle regioni Molise, Sicilia  e  Puglia,  nonche'
ulteriori disposizioni  in  materia  di  protezione  civile"  ed,  in
particolare, l'articolo che autorizza il Presidente del Consiglio dei
ministri, al verificarsi di una situazione  emergenziale  eccezionale
da  valutarsi  in  relazione  al  grave  rischio  di   compromissione
dell'integrita' della vita, su proposta  del  Capo  del  Dipartimento
della  protezione  civile  e  sentito  il  Presidente  della  regione
interessata,  anche  prima  della  dichiarazione   dello   stato   di
emergenza, a disporre il  coinvolgimento  delle  strutture  operative
nazionali  del  Servizio  nazionale  della  protezione   civile   per
fronteggiare l'emergenza; 
  Visto il decreto legislativo 23  febbraio  2010,  n.  49,  inerente
l'attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione  ed
alla gestione dei rischi di alluvioni ed in particolare: 
    l'articolo 3, ove e' previsto che le  regioni,  in  coordinamento
tra loro e con il Dipartimento della protezione  civile,  provvedano,
ai sensi della direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
del 27 febbraio 2004, per il distretto  idrografico  di  riferimento,
alla predisposizione ed all'attuazione del  sistema  di  allertamento
nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai  fini  di
protezione civile; 
    l'articolo 7, comma 3, ove e' disposto che i  piani  di  gestione
rechino una sintesi dei contenuti  dei  piani  urgenti  di  emergenza
predisposti  ai  sensi  dell'articolo  67,  comma  5,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' della normativa previgente
e tengano conto degli aspetti relativi alle attivita' di  regolazione
dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione; 
  Visto il decreto-legge  15  maggio  2012,  n.  59  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,   n.   100,   recante
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; 
  Visto il  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed, in particolare,
l'articolo  19  inerente  le  "funzioni  fondamentali  dei  comuni  e
modalita' di servizio associato di funzioni e servizi comunali"; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  ottobre  2013,   n.   119   recante
"Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e  per  il  contrasto
della violenza in genere, nonche' in tema di protezione civile  e  di
commissariamento delle province" ed, in particolare, l'articolo 10; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
febbraio  2004,  recante  "Indirizzi  operativi   per   la   gestione
organizzativa e del sistema di allertamento nazionale e regionale per
il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e
s.m.i., pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
n. 59 dell'11 marzo 2004; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del  3
dicembre 2008, recante "Indirizzi operativi  per  la  gestione  delle
emergenze" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio  2009,
n. 36; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del  9
novembre 2012,  inerente  gli  "indirizzi  operativi  per  assicurare
l'unitaria  partecipazione  delle  organizzazioni   di   volontariato
all'attivita'  di  protezione  civile",  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  7
novembre  2012  recante  "Organizzazione   del   Dipartimento   della
protezione civile"; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  9
aprile 2014 - registrato alla Corte dei conti in data 29 aprile 2014,
al n. 1155 - con il quale al Prefetto dott. Franco Gabrielli e' stato
conferito, ai sensi degli articoli 18 e  28  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, nonche' dell'articolo 19  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001,  n.  165,  l'incarico  di  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, a far data dal 9 aprile 2014 e fino al verificarsi
della fattispecie di cui all'articolo 18, comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3  del
D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520 ed e' stata  attribuita  la  titolarita'
del centro di responsabilita'  amministrativa  n.  13  -  "protezione
civile" - del bilancio di previsione della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri; 
  Considerato che,  in  attuazione  della  direttiva  2007/60/CE,  le
regioni devono, in coordinamento fra loro e con il Dipartimento della
protezione civile, provvedere alla predisposizione ed  all'attuazione
del sistema di allertamento nazionale, statale e  regionale,  per  il
rischio idraulico ai fini di protezione civile nell'ambito del  piano
di gestione delle alluvioni; 
  Ravvisata l'esigenza di fornire alle  regioni  specifici  indirizzi
operativi in relazione alle modalita' di predisposizione della  parte
dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento  nazionale,
statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini  di  protezione
civile di cui al comma 3, lettera b) ed al comma 5  dell'articolo  7,
del decreto legislativo n. 49/2010; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta  del  22
gennaio 2015; 
 
                                Emana 
 
i seguenti indirizzi  operativi  inerenti  la  predisposizione  della
parte dei piani di gestione del  rischio  di  alluvioni  relativa  al
sistema di allertamento nazionale per il rischio idraulico ai fini di
protezione civile. 
1. Finalita' 
  Lo scopo della direttiva 2007/60/CE  relativa  alla  valutazione  e
alla gestione del rischio di alluvioni e' "istituire un quadro per la
valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre  le
conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente,  il  patrimonio
culturale  e  le  attivita'  economiche  connesse  con  le  alluvioni
all'interno  della  Comunita'"  (art.1).  Tale   direttiva,   quindi,
affronta  l'argomento  della  gestione  delle   alluvioni   nel   suo
complesso, vale a dire, sia la gestione nel  "tempo  reale"  che  nel
"tempo differito", cosi' come definiti dalla Dir. P.C.M. 27/02/2004 e
s.m.i. Una forte sinergia tra le misure nel tempo  reale,  prime  fra
tutte il sistema di allertamento e la pianificazione di emergenza,  e
le misure nel tempo  differito,  tra  cui  interventi  strutturali  e
vincoli territoriali, puo'  concretizzarsi  in  un'efficace  gestione
delle alluvioni, cosi' come previsto dalla direttiva 2007/60/CE,  che
dispone l'adozione di piani di gestione  del  rischio  alluvione  che
"riguardano tutti gli  aspetti  della  gestione  del  rischio  e,  in
particolare,  la  prevenzione,  la  protezione  e  la   preparazione,
comprese le previsioni di alluvioni e i sistemi  di  allertamento,  e
tengono conto delle caratteristiche  del  bacino  idrografico  o  del
sottobacino interessato". 
  L'articolo  7  del  decreto   legislativo   49/2010,   decreto   di
recepimento nella legislazione nazionale, definisce le attivita'  che
devono essere svolte ai fini della predisposizione dei suddetti piani
sulla  base  delle  mappe  della  pericolosita'  e  del  rischio   di
alluvioni, ed in particolare  le  autorita'  di  bacino  distrettuali
predispongono piani di gestione, coordinati a  livello  di  distretto
idrografico, nell'ambito delle attivita' di pianificazione di bacino,
mentre  le  regioni,  in  coordinamento  tra  loro,  nonche'  con  il
Dipartimento nazionale  della  protezione  civile,  predispongono  la
parte  dei  piani  di  gestione  per  il  distretto  idrografico   di
riferimento relativa al sistema  di  allertamento  nazionale  per  il
rischio idraulico ai fini di protezione civile. 
  In  tale  ambito,  la  presente   direttiva,   emanata   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,  n.  401,
reca disposizioni relative alla predisposizione della parte dei piani
di gestione relativa al tempo reale. 
  A tal fine, tenuto conto di quanto  previsto  dall'articolo  7  del
decreto legislativo n. 49/2010,  le  presenti  indicazioni  operative
individuano le informazioni che devono essere contenute nel piano  di
gestione in riferimento agli argomenti: 
    previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento  posti  in
essere attraverso la rete dei centri funzionali; 
    presidio  territoriale  idraulico  posto  in  essere   attraverso
adeguate   strutture   e   soggetti   interregionali,   regionali   e
provinciali; 
    regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani
di laminazione; 
    supporto  all'attivazione  dei   piani   urgenti   di   emergenza
predisposti dagli organi di protezione civile ai sensi  dell'articolo
67, comma 5,  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006  e  della
normativa previgente; 
    sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza  predisposti
ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto  legislativo  n.  152
del 2006, nonche' della normativa previgente. 
  Inoltre, vengono indicate le modalita' per la  predisposizione  del
piano di gestione in relazione alle ulteriori attivita' previste  dal
decreto legislativo 49/2010: 
    relazioni ed informazioni alla Commissione europea; 
    predisposizione del catasto degli eventi alluvionali; 
    obiettivi  per  il  miglioramento  della  gestione  del   rischio
alluvioni attraverso l'adozione di misure non strutturali. 
  Ciascuna struttura regionale di  protezione  civile  predispone  la
parte di propria competenza del piano  di  gestione  distrettuale  in
accordo con le altre strutture regionali e la coordina con  le  altre
regioni  afferenti  al  medesimo  Distretto   idrografico,   di   cui
all'articolo 64, del decreto legislativo n. 152/2006 nonche'  con  la
stessa  Autorita'  di  Distretto  soprattutto  in  riferimento   agli
obiettivi di piano e alle misure. 
  Il Dipartimento della protezione civile  predispone  la  parte  del
piano di gestione comune a tutti i distretti in cui vengono descritte
le azioni di coordinamento a livello nazionale relative al sistema di
allertamento per il rischio idraulico ai fini di protezione civile. 
  In attuazione dell'articolo 8, del decreto legislativo  49/2010  ai
fini della predisposizione dei piani di gestione coordinati a livello
di  distretto  idrografico  internazionale,  il  Dipartimento   della
protezione civile d'intesa con le regioni interessate  predispone  le
sezioni inerenti al sistema di allertamento per il rischio  idraulico
ai fini di protezione civile. 
2. Previsione, monitoraggio, sorveglianza ed  allertamento  posti  in
essere attraverso la rete dei centri funzionali 
  Il Piano di gestione contiene la sezione  relativa  al  sistema  di
allertamento per il rischio  idrogeologico  e  idraulico  previsto  a
livello nazionale, statale e regionale, ai sensi della  direttiva  27
febbraio 2004 e s.m.i. 
  In particolare, data la natura distribuita, propria della struttura
del sistema di allertamento  a  livello  nazionale,  ogni  regione  e
provincia  autonoma  coinvolta  nel  Distretto  idrografico  riassume
l'organizzazione del proprio sistema inserendo nel  documento  almeno
la descrizione dei seguenti contenuti: 
    a) la normativa regionale sul  sistema  di  allertamento,  ovvero
l'elenco e la sintesi dei contenuti delle norme regionali relative al
sistema di allertamento in vigore  al  momento  della  redazione  del
Piano di gestione, al fine di definire un quadro normativo chiaro che
possa essere esaustivo a livello di bacino distrettuale; 
    b) la definizione  degli  scenari  del  tempo  reale,  ovvero  la
descrizione degli scenari di  criticita'  idrogeologica  e  idraulica
ufficialmente adottati a livello regionale con esplicito  riferimento
ai tempi di ritorno associati a ciascun scenario di criticita'; 
    c) la  descrizione  dei  documenti  di  allertamento  adottati  a
livello regionale in riferimento  alla  Dir.  27/02/2004,  ovvero  la
descrizione dei bollettini e avvisi  di  criticita'  idrogeologica  e
idraulica disseminati a livello regionale,  corredati  da  una  breve
guida alla consultazione degli  stessi  al  fine  di  facilitarne  la
comprensione e l'interpretazione a livello di distretto idrografico. 
Nel caso in cui a livello di Bacino di Distretto siano stati adottati
dei bollettini  specifici  per  l'allertamento  in  caso  di  rischio
alluvioni (ad esempio  per  il  bacino  del  fiume  Po),  le  regioni
interessate, in coordinamento tra  loro  e  con  l'Ente  responsabile
dell'emissione  degli  stessi,  predisporranno  un  unico   documento
descrittivo per la consultazione del bollettino esplicitando, in modo
sintetico, le modalita' di coordinamento  e  raccordo  interregionale
che ne permettono la compilazione, condivisione e diffusione. 
    d) la descrizione delle procedure di diramazione delle allerte  a
livello regionale, ovvero la descrizione sintetica  della  catena  di
allertamento dal livello regionale  al  livello  locale  in  caso  di
previsione  e/o  imminenza  e/o  evento  alluvionale  in  atto,   con
particolare riguardo alle modalita' di  diffusione  e  disseminazione
dei bollettini/avvisi di cui alla lettera  c).  Nel  caso  in  cui  a
livello di Bacino di Distretto siano stati  adottati  dei  bollettini
specifici per l'allertamento in caso di rischio alluvioni (ad esempio
per il bacino del fiume Po), le regioni interessate, in coordinamento
tra loro e  con  l'Ente  responsabile  dell'emissione  degli  stessi,
predisporranno un unico  documento  descrittivo  delle  procedure  di
disseminazione di livello interregionale. 
    e)  la  descrizione  della  sensoristica   presente   a   livello
regionale,  ovvero  la  descrizione  sintetica  degli  strumenti   di
monitoraggio:   stazioni   idrometeorologiche    a    terra,    radar
meteorologici, satelliti, etc. e la politica di condivisione dei dati
adottata. Nel caso in cui siano presenti  sensori  di  proprieta'  di
enti  di  livello  interregionale,   le   regioni   interessate,   in
coordinamento tra loro e con l'ente stesso, cureranno la redazione di
detti contenuti da inserire nel Piano di Gestione. 
3. Presidio  territoriale  idraulico  posto  in   essere   attraverso
  adeguate  strutture  e   soggetti   interregionali,   regionali   e
  provinciali 
  Con specifico riferimento al presidio  territoriale  idraulico,  il
Piano di gestione contiene: 
    a) il quadro normativo di riferimento, ovvero una  sintesi  delle
normative regionali sui presidi territoriali idraulici; 
    b) l'organizzazione dei presidi idraulici ovvero  la  descrizione
della tipologia di organizzazione dei presidi  idraulici  dove  viene
evidenziata la scala territoriale alla quale operano (interregionale,
regionale, provinciale, intercomunale, comunale); elenco  delle  sedi
presenti sul territorio e delle dotazioni disponibili; 
    c) l'attivita' dei presidi idraulici, ovvero la  descrizione  dei
servizi che  vengono  svolti  dal  presidio  idraulico  (rilevamento,
monitoraggio, controllo, etc.) associati alle aree a  rischio  e/o  a
punti critici con particolare riferimento alle  criticita'  arginali.
Descrizione delle modalita' di attivazione in funzione dei livelli di
allertamento. Descrizione del flusso di informazioni  con  il  Centro
funzionale decentrato e con gli altri soggetti competenti; 
    d) i soggetti preposti al funzionamento  dei  presidi  idraulici,
ovvero  l'elenco   delle   categorie   di   personale   preposto   al
funzionamento dei presidi, eventuali protocolli di intesa con  ordini
professionali e/o con associazioni di volontariato. Descrizione delle
attivita' di formazione e di aggiornamento previste. Nel caso in  cui
sia costituito  un  Presidio  territoriale  idraulico  organizzato  a
livello di bacino idrografico (ad esempio per  il  bacino  del  fiume
Po), le regioni interessate, in coordinamento tra loro e  con  l'ente
responsabile  dell'organizzazione  del  Presidio,  predisporranno  un
unico  documento  descrittivo  delle  procedure  di   attivazione   e
funzionamento a livello interregionale. 
4. Regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i  piani
di laminazione 
  Il Piano di gestione contiene una sezione relativa al governo delle
piene in  particolare  per  cio'  che  concerne  la  regolazione  dei
deflussi, posta in essere anche attraverso i piani di laminazione,  e
la costituzione di Unita' di comando e controllo. 
  Con specifico riferimento ai piani  di  laminazione,  il  Piano  di
gestione contiene: 
    a) Elenco delle grandi dighe presenti nel bacino. 
    Elenco degli invasi presenti e loro  principali  caratteristiche,
tra le  quali:  tipologia  costruttiva,  anno  di  costruzione,  ente
gestore, ente concessionario, volume  di  massimo  invaso,  quota  di
massimo invaso, quota di massima regolazione, volume di  laminazione,
capacita' complessiva degli scarichi di superficie e di fondo  e  usi
concessori. Particolare  attenzione  va  dedicata  alla  presenza  di
pianificazione di emergenza per i territori a valle. 
    b) Sintesi delle considerazioni finali degli studi sull'influenza
degli invasi e dei piani di laminazione. 
    Elenco degli studi condotti completato da una breve sintesi delle
loro risultanze in cui si vanno ad evidenziare gli invasi individuati
come effettivamente utili alla laminazione delle piene  e  quindi  ad
una riduzione del rischio idraulico a valle degli invasi. 
    Elenco dei piani di laminazione adottati dalle Regioni  coinvolte
nel bacino  corredato  da  una  descrizione  sintetica  del  tipo  di
procedura definita, vale a dire statica o dinamica. 
    c) Unita' di comando e controllo istituite. 
    Riferimenti normativi e  descrizione  sintetica  della  struttura
delle Unita' di comando e controllo istituite. 
5.  Supporto  all'attivazione  dei   piani   urgenti   di   emergenza
predisposti dagli organi di protezione civile ai sensi  dell'articolo
67, comma 5,  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006  e  della
normativa previgente 
  Il Piano di gestione contiene  una  dettagliata  descrizione  della
corrispondenza tra  livelli  di  criticita'  previsti  e/o  in  atto,
livelli  di  allerta,  e   l'associazione   di   tali   livelli   con
l'attivazione delle fasi operative  a  livello  regionale.  Il  Piano
reca, inoltre, la descrizione di  come  il  sistema  di  allertamento
viene  inserito  nelle  procedure  di  pianificazione  di   emergenza
nell'ambito del rischio idraulico. 
6. Sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza 
  I Comuni, ai  sensi  del  decreto-legge  15  maggio  2012,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2012,  n.  100,
hanno l'obbligo di dotarsi di Piani di emergenza di protezione civile
redatti  in  coerenza  con  quanto  disposto  nella   direttiva   del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008. 
  I piani di gestione, secondo il disposto del comma 5, dell'articolo
7 del decreto legislativo 49/2010, debbono contenere una sintesi  dei
contenuti dei piani urgenti di emergenza per il rischio idraulico  di
cui all'articolo 67, comma 5, del  decreto  legislativo  152/2006  da
effettuarsi a cura degli organi di protezione civile. 
  La sintesi dei contenuti  dei  piani  di  emergenza  nel  piano  di
gestione  ha  il  fine  di  rappresentare  unitariamente  come  viene
affrontato un  evento  critico  di  tipo  idraulico.  Cio'  richiede,
quindi, la descrizione delle attivazioni  ed  attivita'  di  gestione
dell'emergenza da parte degli organi di protezione  civile  preposti,
tenuto conto delle valutazioni inerenti i passaggi tra i  livelli  di
allerta e le fasi operative. 
  Detta sintesi, dopo i riferimenti alle normative regionali inerenti
la pianificazione di emergenza riporta l'inquadramento  territoriale,
con gli  elementi  utili  alla  elaborazione  degli  scenari  e  alla
valutazione del rischio idraulico, e le informazioni  sulla  presenza
di  opere  idrauliche  (dighe  o  sbarramenti,   argini,   casse   di
espansione, briglie ecc.) rilevanti per la  pericolosita'  e  per  la
mitigazione del rischio. 
  Per l'individuazione di possibili  scenari  di  riferimento  e  del
relativo impatto sul territorio si tiene conto: 
    i) della mappatura  di  pericolosita'  e  di  rischio,  elaborate
dall'Autorita' di Bacino nell'ambito dei PAI vigenti  o  delle  mappe
predisposte ai sensi della direttiva 2007/60/CE qualora piu' gravose,
e  di  ulteriori  dati   conoscitivi   di   dettaglio   eventualmente
disponibili,  incluse  le  alluvioni  recenti.  A  tal  proposito  si
rammenta che le suddette mappature si riferiscono a tempi di  ritorno
generalmente maggiori di venti anni che nel sistema  di  allertamento
corrispondono indistintamente a uno scenario di criticita' elevata; 
    ii)  dei  punti  critici  (ad  es.  opere  di  attraversamento  -
pedonali, viarie, ferroviarie - dei  corsi  d'acqua,  attraversamenti
con insufficiente  sezione  di  deflusso/sponde  in  erosione/bruschi
cambiamenti di sezione)  e  interferenze  con  le  infrastrutture  di
mobilita'  (ad  es.  sottopassi),  individuati  anche  tenendo  conto
specificatamente  delle  condizioni  di  criticita'  delle  strutture
arginali; 
    iii) della descrizione della dinamica degli eventi attesi. 
  Inoltre, e' presente una descrizione generale  degli  elementi  del
Sistema di protezione civile rilevanti ai fini della gestione  di  un
evento idraulico e alla definizione del  modello  di  intervento.  In
particolare, sono evidenziati gli aspetti organizzativi  di  risposta
all'emergenza, quali la presenza di accordi tra  amministrazioni  per
la gestione emergenziale (unioni di comuni o protocolli d'intesa  tra
amministrazioni   locali,    statali    e    strutture    operative),
l'organizzazione del sistema di allertamento e i relativi  flussi  di
comunicazione, la presenza di risorse logistiche sul territorio. 
  Il  modello  di   intervento   consiste   nell'assegnazione   delle
responsabilita'  e   dei   compiti   per   la   gestione   coordinata
dell'emergenza e riporta le  procedure,  suddivise  in  diverse  fasi
operative previste nel Piano, per  l'attuazione  delle  attivita'  in
base alle caratteristiche e all'evoluzione dell'evento.  La  corretta
pianificazione favorisce l'utilizzo  razionale  delle  risorse  e  il
coordinamento  delle  attivita'  e  dei   soggetti   competenti   sul
territorio. 
  Le procedure operative si basano sugli obiettivi da perseguire  per
la gestione dell'emergenza, assegnando agli operatori  delle  diverse
aree di  intervento  individuate,  secondo  competenza,  le  relative
azioni. Tali azioni devono essere associate alle fasi  operative  che
vengono attivate in base ai livelli di allerta comunicati dai  Centri
Funzionali e alle informazioni provenienti dal territorio. 
  Il passaggio da una fase operativa  a  quella  superiore  ovvero  a
quella  inferiore  viene  disposto  dall'Autorita'   competente   sul
territorio. 
  Sono riportate, dunque, sinteticamente l'organizzazione del sistema
e le attivita' previste in fase di pianificazione di emergenza  volte
a perseguire gli obiettivi generali e specifici, di seguito elencati,
in caso di un evento alluvionale: 
    a) salvaguardia  della  popolazione  (allertamento,  soccorso  ed
eventuale evacuazione); 
    b) assistenza alla popolazione (logistica e sanitaria); 
    c) monitoraggio dei fenomeni e dell'evolversi dell'emergenza; 
    d) coordinamento delle attivita' di emergenza; 
    e) salvaguardia delle strutture e infrastrutture a rischio; 
    f) verifica della funzionalita' delle telecomunicazioni; 
    g) informazione alla popolazione; 
    h) ripristino della viabilita' e dei trasporti  -  controllo  del
traffico; 
    i) ripristino dei servizi essenziali; 
    j) censimento del danno; 
    k) salvaguardia dei beni di interesse artistico e culturale; 
    l) rapporto con gli organi di informazione. 
  La sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza di  cui  al
comma 5, dell'articolo 7 del decreto legislativo 49/2010 si  esplica,
quindi,  nella  ricognizione  dei  piani   di   emergenza   esistenti
nell'ambito del rischio idraulico, quali le pianificazioni regionali,
provinciali, intercomunali,  comunali  e  degli  enti  che,  a  vario
titolo, effettuano attivita' finalizzate anche alla protezione civile
nel contesto  del  territorio  interessato  dalla  pianificazione  di
gestione del rischio alluvioni (ad esempio, enti fornitori di servizi
e consorzi di bonifica). 
7. Relazioni ed informazioni alla Commissione europea 
  In attuazione del disposto dell'articolo 13 del decreto legislativo
49/2010 che sancisce  che  le  regioni  mettano  a  disposizione  sul
portale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei  ministri  i  bollettini  e  gli  avvisi  di  cui  alla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del  27  febbraio
2004, il Dipartimento della protezione civile crea sul  proprio  sito
web - d'intesa con le regioni - una sezione dedicata all'allertamento
meteo-idro nella  quale  e'  possibile  consultare,  in  una  sintesi
nazionale, il quadro complessivo delle previsioni  meteo  a  fini  di
protezione civile e delle valutazioni di criticita' nonche' le  norme
di  comportamento  da  adottare  prima,  durante  e   dopo   fenomeni
meteo-idrogeologici e idraulici. 
  In particolare, sul sito del Dipartimento deve essere pubblicato: 
    a) ogni giorno, entro le ore 15,00, il  bollettino  di  vigilanza
meteorologica  nazionale  che  segnala   i   fenomeni   meteorologici
rilevanti ai fini di protezione civile  previsti  per  il  giorno  di
emissione e per il giorno seguente, piu' la tendenza  attesa  per  il
giorno ancora successivo; 
    b) ogni giorno, entro le ore 16,00, il bollettino  di  Criticita'
Nazionale che sintetizza le  valutazioni  di  criticita'  dei  Centri
funzionali decentrati con l'obiettivo di fornire ai cittadini e  alla
Commissione europea il quadro completo  delle  criticita'  attese  su
tutto il territorio nazionale. 
  Inoltre, il Dipartimento da' notizia degli avvisi  meteo  diramando
comunicati stampa, che sono pubblicati anche nella  sezione  dedicata
all'allertamento meteo-idro. 
  Nella stessa sezione dovra' essere consultabile una pagina web  che
raccoglie i link dei  siti  web  delle  regioni,  nei  quali  vengono
pubblicati: 
    a) bollettini di vigilanza meteorologica e avvisi  di  Condizioni
meteorologiche avverse; 
    b) bollettini di criticita' idrogeologica e idraulica e avvisi di
criticita' idrogeologica e idraulica; 
    c) allerte in corso. 
  Le  regioni  e  province  autonome   hanno   cura   di   comunicare
tempestivamente al Dipartimento eventuali aggiornamenti e/o modifiche
degli indirizzi web relativi a tali siti. 
8. Catalogo degli eventi alluvionali 
  Il Dipartimento della protezione civile mette  a  disposizione  una
piattaforma informatica sulla quale saranno caricati e visualizzati i
dati validati resi disponibili dalle regioni e dalle altre  autorita'
competenti, nonche' sara' possibile permettere anche  l'attivita'  di
inserimento, validazione  e  visualizzazione  di  nuove  informazioni
relative agli  eventi  storici  di  alluvioni  che  saranno  messi  a
disposizione della Commissione europea. 
  Le modalita' di alimentazione saranno definite da specifiche intese
tra le  varie  strutture  regionali  competenti  e  le  autorita'  di
distretto. 
  Tutti i dati raccolti  sono  archiviati  in  un  database  centrale
progettato secondo le indicazioni del documento "TECHNICAL SUPPORT IN
RELATION TO THE IMPLEMENTATION OF THE FLOODS DIRECTIVE (2007/60/EC) A
USER GUIDE TO THE FLOODS REPORTING SCHEMAS". 
9. Obiettivi e misure 
  Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 49/2010 "nei piani
di gestione .... sono  definiti  gli  obiettivi  della  gestione  del
rischio di alluvioni per le zone  a  rischio  ....  evidenziando,  in
particolare, la riduzione delle potenziali conseguenze  negative  per
la salute umana, il territorio, i  beni,  l'ambiente,  il  patrimonio
culturale  e  le   attivita'   economiche   e   sociali,   attraverso
l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali  e  di  azioni
per la riduzione della pericolosita'." 
  Ai fini dell'attuazione delle disposizioni inerenti il  sistema  di
allertamento,  ciascuna  regione  definisce  i  propri  obiettivi  di
gestione del rischio, intesi come il  rafforzamento  del  sistema  di
protezione civile e l'incremento della  resilienza  delle  comunita',
raggiungibili attraverso l'adozione di interventi non strutturali. 
  In   particolare,   gli   obiettivi   devono   essere   focalizzati
sull'utilizzo e il miglioramento continuo di misure non  strutturali,
tra cui: 
    a) la previsione  e  la  gestione  in  tempo  reale  delle  piene
attraverso il sistema di allertamento; 
    b)  la  pianificazione  di  emergenza  e  le  relative  attivita'
esercitative di verifica; 
    c) la formazione degli operatori di protezione civile; 
    d) l'informazione alla popolazione sul rischio, sulle  azioni  di
prevenzione e autoprotezione da adottare e sui piani di emergenza. 
  Tali obiettivi  e  misure  non  strutturali  definiti  da  ciascuna
regione devono essere coordinati con le altre  regioni  afferenti  al
medesimo distretto e con l'autorita' di distretto stessa al  fine  di
condividere un unico documento  nel  quale  concordare  le  tipologie
delle misure e distinguere le responsabilita' di attuazione. 
10. Informazione e consultazione del pubblico 
  Ai sensi dell'articolo 10 del decreto  legislativo  49/2010  ed  in
relazione agli Indirizzi operativi di cui alla presente direttiva, le
regioni afferenti il bacino idrografico, in coordinamento tra loro  e
con il Dipartimento nazionale della protezione civile,  d'intesa  con
le Autorita' di  bacino  distrettuali  di  cui  all'articolo  63  del
decreto legislativo n. 152/2006, mettono a disposizione del  pubblico
la parte di propria competenza del  Piani  di  gestione  del  rischio
alluvioni e promuovono la partecipazione  attiva  di  tutti  soggetti
interessati all'elaborazione,  al  riesame  e  all'aggiornamento  dei
piani di gestione. 
11. Disposizioni finali 
  Per le regioni a Statuto speciale sono fatte  salve  le  competenze
riconosciute dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme  di
attuazione. Per le Provincie autonome di Trento e Bolzano sono  fatte
salve le competenze riconosciute dallo Statuto speciale (DPR  del  31
agosto 1972, n. 670 e s.m.i.) e dalle relative norme  di  attuazione.
In tale contesto le  Province  autonome  provvedono  ad  adeguare  la
presente direttiva alle norme dello Statuto di autonomia. 
  All'attuazione delle presente  direttiva  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
    Roma, 24 febbraio 2015 
 
                                               p. Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Delrio           

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2015 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
Reg.ne - Prev. n. 660